Contratto di service o sublocazione?

La Corte d’Appello di Milano dichiara la nullità e completa una strategia difensiva costruita in due gradi

Il caso

Con sentenza n. 1296/2026, pubblicata il 28 aprile 2026 (R.G. 2531/2025, Repert. n. 1324/2026), la Corte d’Appello di Milano — Sezione Terza Civile, Pres. Dott. Antonio Corte, rel. Dott.ssa Silvia Maria Russo — ha rigettato l’appello proposto dalla società avversaria e accolto l’appello incidentale proposto dallo Studio Legale Marcellino nell’interesse della società assistita, dichiarando la nullità del contratto stipulato fra le parti in data 7 luglio 2020 per difetto di registrazione e condannando la controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il procedimento aveva origine dalla domanda proposta in primo grado dalla controparte — poi denominatasi Amedei 8 S.r.l. in liquidazione — volta ad ottenere la condanna della società nostra assistita al pagamento di oltre 20.000 euro a titolo di corrispettivo per un contratto qualificato come “contratto di service”, con cui era stato concesso l’uso esclusivo di un piano mansarda in un immobile sito in Milano, via Amedei n. 8, unitamente a una serie di servizi accessori (utenze, arredi, pulizie, sale riunioni, reception, etc.).

Il primo grado: le difese dello Studio già decisive

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1259/2025, aveva rigettato la pretesa creditoria della controparte accogliendo le difese dello Studio: aveva riconosciuto l’inadempimento della parte concedente per inidoneità del piano mansarda all’uso pattuito — profilo introdotto e sostenuto dalla difesa — pronunciando la risoluzione del contratto e disattendendo così integralmente la domanda di pagamento avversaria.

Rimaneva però un punto che lo Studio aveva sostenuto fin dall’origine del giudizio e che il Tribunale non aveva esaminato: la nullità del contratto per difetto di registrazione. Una questione che nasceva direttamente dalla lettura del testo contrattuale: ogni disposizione era stata analizzata con attenzione, e l’esame complessivo delle clausole rivelava inequivocabilmente che l’elemento centrale del rapporto era la concessione del godimento dell’immobile, non la fornitura di servizi. Un’analisi che la controparte aveva ignorato — e che avrebbe invece dovuto guidare le scelte sin dalla stipula.

La strategia in appello: l’appello incidentale per completare il lavoro

Quando la controparte ha impugnato la sentenza di primo grado articolando tre motivi di appello, lo Studio ha scelto di non limitarsi alla difesa passiva del risultato già ottenuto. Ha proposto appello incidentale, riproponendo con piena determinazione la tesi della nullità del contratto per difetto di registrazione — una questione che, ove accolta, avrebbe reso superfluo ogni ulteriore esame.

La scelta si è rivelata decisiva. La Corte d’Appello ha correttamente esaminato l’appello incidentale in via prioritaria, in quanto “potenzialmente assorbente rispetto a ogni ulteriore questione introdotta in causa”, e lo ha accolto integralmente.

Il ragionamento giuridico della Corte

Il cuore della decisione ruota attorno alla qualificazione del contratto e alle conseguenze della sua mancata registrazione.

La Corte ha applicato la teoria dell’assorbimento — o della prevalenza — affermata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 11656/2008 e ribadita da Cass. n. 26485/2019: nei contratti misti, la disciplina applicabile è quella dell’elemento in concreto prevalente, fermo restando che agli elementi secondari si applicano le norme proprie del contratto cui appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente.

Esaminando il testo contrattuale, la Corte ha ritenuto provata la centralità della concessione del godimento del bene e la strumentalità rispetto ad essa della fornitura dei servizi: il piano mansarda, già arredato, era l’oggetto principale del rapporto; i servizi erano accessori e funzionali al godimento dell’immobile. Il contratto andava dunque qualificato come misto a prevalenza locatizia, con conseguente applicazione della disciplina locatizia.

Sotto questo profilo, la Corte ha richiamato l’art. 1, comma 346, della L. n. 311/2004, secondo cui i contratti di locazione — o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento su unità immobiliari — sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati. La norma è imperativa, e la sua violazione determina nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c. (Cass. S.U. n. 23601/2017).

Il contratto del 7 luglio 2020 non era stato registrato. Era, pertanto, nullo. Da un contratto nullo non possono sorgere diritti di credito: la pretesa avversaria è stata integralmente azzerata. La Corte ha inoltre escluso che potesse riconoscersi alcunché a titolo di indennità per occupazione sine titulo, in difetto di una domanda espressamente proposta in tal senso (argomentando a contrario da Cass. n. 4322/2019).

Il dispositivo

La Corte d’Appello di Milano ha così provveduto: ha rigettato l’appello principale proposto dalla controparte; ha accolto l’appello incidentale proposto dallo Studio, dichiarando la nullità per difetto di registrazione del contratto del 7 luglio 2020; ha condannato la controparte a rifondere le spese del giudizio di appello (€ 4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15%); ha dato atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato a carico della società appellante.

Il valore di una difesa strategica per le imprese

Questa vicenda illustra con chiarezza che cosa significa assistere un’impresa con visione d’insieme e continuità di strategia. Il primo grado aveva già prodotto un risultato pienamente favorevole grazie all’impostazione difensiva dello Studio. Accontentarsi sarebbe stato un errore: la controparte aveva ancora la possibilità di tentare il ribaltamento in appello, e la tesi della nullità — quella più solida e definitiva — non era ancora stata pronunciata.

Proporre l’appello incidentale ha significato non abbandonare il terreno scelto fin dall’inizio, portare la Corte sul piano giuridico più radicale e blindare il risultato in modo irreversibile. Non una difesa reattiva, ma il completamento consapevole di un percorso costruito sin dal primo atto difensivo — a partire da una lettura rigorosa e integrale del contratto, clausola per clausola, senza trascurare nulla. Perché ogni disposizione contrattuale ha un peso specifico, e spesso è proprio quella apparentemente marginale a determinare le sorti dell’intera controversia.

Lo Studio Legale Marcellino affianca le imprese nelle fasi stragiudiziali e in ogni grado di giudizio, con un’assistenza che parte sempre dall’analisi approfondita dei contratti e degli atti — e che integra la lettura tecnica del diritto con la valutazione strategica delle opzioni processuali.