Prescrizione del reato e successione di leggi nel tempo
la Corte Costituzionale fa chiarezza
Con la sentenza n. 33 del 23 marzo 2026, la Corte Costituzionale interviene su una questione cruciale per il diritto penale sostanziale: quale disciplina della prescrizione si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019?
La risposta della Consulta è netta. Il regime di sospensione della prescrizione introdotto dalla legge n. 103/2017 (c.d. riforma Orlando) continua ad applicarsi ai fatti commessi in quel periodo. Le riforme successive — la legge n. 3/2019 (c.d. riforma Bonafede), che prevedeva la sospensione sine die dopo la sentenza di primo grado, e la legge n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia), con l’introduzione dell’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. — operano esclusivamente per i reati commessi a partire dall’1 gennaio 2020.
Il punto centrale della pronuncia è questo: né la disciplina Bonafede né quella Cartabia possono essere considerate lex mitior rispetto al regime Orlando per i fatti anteriori. Non si configura, dunque, alcuna violazione del principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.) né del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
Una pronuncia che ribadisce con fermezza il criterio del tempus commissi delicti nella successione delle leggi sulla prescrizione, offrendo un punto di riferimento certo per operatori e difensori chiamati a orientarsi tra le numerose riforme che hanno interessato la materia nell’ultimo decennio.


