Danno biologico da macrolesioni: la T.U.N. è il nuovo baricentro.

Parola della Cassazione.

Cass. civ., Sez. III, 7 aprile 2026, n. 8630 — rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.
Il Tribunale di Milano chiede alla Suprema Corte: dopo il d.P.R. 25/2025 n. 12, il danno biologico macropermanente si liquida con le Tabelle di Milano, con la Tabella Unica Nazionale o a scelta motivata del giudice? Nel caso concreto, la differenza superava i 21.000 euro.

La Cassazione scioglie il nodo attraverso il principio di equità ex artt. 1226 e 2056 c.c.: le tabelle, pretorie o normative, sono strumenti parametrici di concretizzazione dell’equità, non sostitutivi del giudizio equitativo.
La regola: la T.U.N. è parametro generale e privilegiato, applicabile in via equitativa anche a sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e a fattispecie extra RC auto e sanitaria. Non analogia, non retroattività: scelta equitativa fondata su un parametro normativo aggiornato.

Lo scostamento resta possibile, ma servono ragioni eccezionali e motivazione rigorosa. Le Tabelle di Milano non escono di scena, ma cambiano ruolo: da parametro di riferimento a parametro alternativo.